Art. 18.
(Validità delle riunioni e delle deliberazioni. Pubblicità delle deliberazioni e comunicati).

      1. Le riunioni dei consigli della rappresentanza dei militari, ad ogni livello, e delle relative articolazioni sono valide, di norma, se è presente la maggioranza dei delegati componenti il consiglio. Il regolamento di cui all'articolo 20 può prevedere casi in cui, per l'importanza delle questioni affrontate, le deliberazioni dei consigli devono essere adottate con maggioranze qualificate.
      2. Le deliberazioni di ciascun consiglio della rappresentanza dei militari, ad ogni livello, sono affisse ad appositi albi delle unità in esso confluenti e, ove necessario, delle unità elementari in cui si articola l'unità di base.
      3. Le deliberazioni e gli eventuali comunicati approvati dai consigli della rappresentanza dei militari, ad ogni livello, possono essere resi pubblici dagli stessi e dai singoli delegati, anche attraverso i mezzi di informazione e gli organi di stampa, purché senza ulteriori oneri per

 

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l'amministrazione militare rispetto a quelli previsti dal comma 2 dell'articolo 13.